Amelica
Apprendimento mediato dai cavalli
I cavalli ci indicano la via per ritrovare armonia ed equilibrio
"Tu che sai leggere ciò che non vedo, mostra i miei limiti, sciogli i miei blocchi, apri il mio cuore e guidami nel riscoprire in me le qualità che tu rappresenti. Sostieni, ancora una volta, la mia evoluzione e sopporta nel tuo agire il peso delle mie emozioni non viste; che la tua presenza guaritrice resti al mio fianco, uniti solo dal legame del cuore, lungo il cammino verso una nuova coscienza,,
Cristiana
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Aggiornamento del 2 agosto 2022
Safeguarding Policy
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMELICA
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica AMELICA C.F. 95036630184, di seguito Associazione, come previsto dal
comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs.39/2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall’ENTE di
Promozione Sportiva ACSI.
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’Associazione,
indipendente dalla disciplina sportiva praticata; ha validità quadriennale dalla data di
approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali
modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori
disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio
Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che
assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i soci/tesserati/e, in particolare i minori, e
garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo
l’integrità fisica e morale di tutti.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sul sito
dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile
Safeguarding dell’ENTE di Affiliazione insieme alla nomina del Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dall’Associazione.
Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei soci/tesserati/e dagli
abusi e dalle condotte discriminatorie dell’ENTE / Federazione di Affiliazione.
Diritti e doveri
A tutti i soci e/o tesserati/e sono riconosciuti i diritti fondamentali:
- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito
associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di
discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di
genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato
sportivo.
Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva,
in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela
degli indicati diritti dei soci/tesserati/e
I tecnici, i dirigenti, i soci/tesserati/e sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei soci/tesserati/e dagli abusi e
dalle condotte discriminatorie dell’ENTE di Affiliazione.
Prevenzione e gestione dei rischi
Comportamenti rilevanti
Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento,
la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di
identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità di soci/
tesserati/e, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, , soffocamento, schiaffi,
calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o
indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità
psicofisica del soggetto. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un socio/a/tesserato/a a
svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure
forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano
anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate
da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura
sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o
comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente
esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero
telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche
con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
-l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza
contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato,
non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte
sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non
appropriati;
-la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi socio/a/tesserato/a,
anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli
eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire
causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente
di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza,
dei bisogni fisici e/o psicologici del socio/a/tesserato/a;
-l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo
ed emotivo;
-l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo
individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o
altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo,
ai danni di uno o più soci/tesserati/e con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul
socio/a/tesserato/a. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e
sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione
di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti
l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di
notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti
dalla vittima);
- i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto
discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico,
prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale.
I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di
persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e
blog.
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile
Safeguarding), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e
discriminazione sui soci e/o tesserati/e nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e
morale degli sportivi..
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dovrà
partecipare ai seminari informativi organizzati dalle federazioni alla quale l’Associazione è affiliata.
Prima della nomina andrà acquisito, se necessario, il certificato del casellario giudiziale o il
certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro – anche detto certificato
antipedofilia.
I Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) all’interno
dell’Associazione sportive svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei
modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti
ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) sarà tenuto a
sensibilizzazione i membri dell'associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a
collaborare con le autorità competenti.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dovrà
definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva
per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la
gestione delle segnalazioni ricevute.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) dovrà
garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o
maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto
della privacy delle persone coinvolte.
Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni (Responsabile Safeguarding) in caso di mancata conformità ai requisiti o di
violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.
Uso degli spazi dell’Associazione
Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione
durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete
ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere
predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi
esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’Associazione.
Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti
esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente
e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con
disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso
sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di
manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle
procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo
soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà
essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, etc.).
Trasferte
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere,
eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno
i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e
l’accompagnatore.
Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti
accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire
l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del
presente modello.
Tutela della privacy
A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci e/o
tesserati/e dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta
venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto
Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli
interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo
libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di
adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente dati
personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo
l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita,
cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva
comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali.
Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati
personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle
persone fisiche.
Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente
formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei
dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati
personali.
Inclusività
L’Associazione garantisce a tutti i propri soci/tesserati/e e ai soci/tesserati/e di altre associazioni e
società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni
personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica,
religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
L’Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre
associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con
disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre
associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per dell’Associazione
loro coetanei.
L’Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di
vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività
dell’associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi,
convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.
Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni dei comportamenti lesivi
In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di soci/tesserati/e o di persone terze, nei
confronti di altri soci/tesserati/e, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente
segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding)
tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo e-mail
safeguardingamelica@proton.me
Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.
In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al
Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding
Office dell’ENTE di Affiliazione.
In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a
conoscenza alle forze dell’ordine.
L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di
vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro socio/a/tesserato/a nel presentare una denuncia o
una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o
discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne
costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne
costituisce parte integrante (es. Codice di condotta atutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da
compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo
univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei
confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
-
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico
intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della
violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono
diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o
dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto
dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa
posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza
di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti
che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari
circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del
Modello Organizzativo attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione.
Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente
modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione e della
documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e
per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che
devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
1- richiamo verbale per mancanze lievi;
2- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto1;
3- multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;
4- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
5- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio/a/tesserato/a dell’Associazione,
radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto:
1. Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il
collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un
comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la
violazione non abbia rilevanza esterna.
2. Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti
recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo
verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un
comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la
violazione abbia rilevanza esterna.
3. Incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della
normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di
infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità
gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello
con comportamenti quali:
a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni (Responsabile Safeguarding); l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate
segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per
la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione;
b) la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del
segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel
presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la
Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive).
4. Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un
massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di
infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale
retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello
Organizzativo e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie,
della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate
dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti
ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.
5.Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il
collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un
comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli
previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o
l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla
documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che
devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
1-richiamo verbale per mancanze lievi;
2- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto1;
3- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
4- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
5- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione,
radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni neiconfronti dei
collaboratori retribuiti”.
Obblighi informativi e altre misure
L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro
abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) presso la sua sede e le strutture
che ha in gestione o in uso, nonché sul sito istituzionale.
Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica,
l’Associazione deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
L’Associazione deve informare il socio/a/tesserato/a o eventualmente coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del
nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli
abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office dell’ENTE di Affiliazione, nonché
all’Ufficio della Procura federale ove competente.
L’Associazione deve dare diffusione presso i propri soci/tesserati/e di idonee informative
finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché
alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione o materiali informativi finalizzati
alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai soci/tesserati/e o eventualmente a
coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con
riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
L’Associazione deve dare comunicazione ai soci/tesserati/e o eventualmente a coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra
politica di safeguarding adottata dall’ENTE di Affiliazione.
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE
MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI
DISCRIMINAZIONE
I destinatari del presente Codice di condotta sono gli allenatori, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi
titolo, livello e qualifica.
I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani atleti e atlete nonché della
creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono
chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti affiliati alla ASD AMELICA.
Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a
rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.
Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo
quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva. Le misure e le
sanzioni poste in essere potranno andare dall’ammonimento verbale fino alla sospensione e alla
cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e
sensibilizzazione aggiuntivi.
Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:
• rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente
dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità,
lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra
ragione. All’allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non
ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta
discriminazione nei confronti degli atleti;
• attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
• incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e
lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
• non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti,
genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che
mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
• sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai
risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
• trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
• educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione;
• aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle
mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
• rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, considerare il
benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti al di sopra ogni altra cosa;
• combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
• ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti;
• non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di
allenamento;
• non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o
perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
• non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
• non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico –
possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
• non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con gli atleti di età inferiore
ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre
rispettoso e discreto;
• non avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di
sfruttamento, maltrattamento o abuso;
• non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
• garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all’età, alla maturità fisica ed emotiva,
all’esperienza e all’abilità degli atleti;
• lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il
benessere di ogni atleta;
• non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere
ricondotti ad un abuso fisico;
• intessere relazioni proficue con i genitori degli atleti al fine di fare squadra per la crescita e la
tutela dei giovani atleti;
• accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in
trasferta siano sicure;
• garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario
rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
• organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da
minimizzare i rischi;
• rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono
essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
• evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;
• garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza
post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente
supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto
terzo (altro atleta, adulto);
• evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
• non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e,
al termine delle stesse, accertarsi che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un
proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati
preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un
adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la
responsabilità genitoriale sull’atleta minore;
• non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle
conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere
immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
• non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e
sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social
media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online
personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine
di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
• segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel
Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva;
• consultare il Responsabile all’inclusione sportiva in caso di dubbi sulla partecipazione di
atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività
sportiva, in caso di necessità per favorire l’inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica
o intellettivo-relazionale.